
Abbigliamento tecnico da lavoro: la ricerca di sicurezza e comfort
L’abbigliamento professionale e le sue garanzia
Della categoria dell’abbigliamento tecnico da lavoro fanno parte tutti quegli indumenti e quei dispositivi che permettono di operare in un dato contesto alzando lo standard di sicurezza e di comfort. La protezione del lavoratore è il primo e fondamentale requisito che giacche, calzature, guanti e DPI devono soddisfare. Chiaramente, da contesto a contesto variano i requisiti tecnici che i pezzi devono soddisfare per adeguarsi agli standard previsti dalla norma sulla sicurezza. Allo stesso tempo, le aziende si impegnano, da anni, a perfezionare i capi e i Dispositivi di Protezione Individuale per migliorare il comfort dell’operatore e, al tempo stesso, per garantire prestazioni valide. La ricerca di sicurezza e comodità è l’obiettivo dei designer che lavorano alla creazione di soluzioni tecniche professionali.
Abbigliamento antinfortunistico, DPI e normativa
Regole e Dispositivi di Protezione Individuale
Il decreto legislativo 81/2008 (ex legge 626/94) entra nello specifico della sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda abbigliamento da lavoro, la norma vuole che il datore di lavoro abbia la responsabilità a che il vestiario risponda alle esigenze richieste dal tipo di intervento. Questi deve, quindi, farsi carico della spesa, della manutenzione e della pulizia degli indumenti. La stessa disciplina giuridica individua i DPI che servono a proteggere il lavoratore dal rischio di a rischio di investimento, dal contatto con sostanze nocive o tossiche, dalle abrasioni, dallo schiacciamento, dalle condizioni di freddo e caldo eccessivi. Come già accennato, sarà sempre il datore di lavoro a doversi fare carico della responsabilità degli indumenti indossati dai suoi dipendenti. A questi rimane comunque l’obbligo di non modificare i DPI forniti dall’azienda.

Negozi abiti da lavoro: l’etichettatura
Gli indumenti da lavoro prevedono l’etichettatura che ne certifica la conformità a seconda dei contesti.
- EN ISO 20471 – Indumenti ad alta visibilità
- EN 342 – Indumenti di protezione contro il freddo
- EN 343 – Indumenti da lavoro traspiranti, impermeabili ed antivento.
- EN ISO 11611 – Indumenti di protezione contro le saldature.
- EN ISO 11612 – Indumenti di protezione contro calore e fuoco.
- EN ISO 14116 – Indumenti di protezione contro calore e fuoco.
- IEC 61482-2 – Indumenti contro il pericolo termico della saldatura ad arco elettrico.
- EN 1149-3/5 – Indumenti di protezione con caratteristiche elettrostatiche.
- EN 1149-3:2004 – Indumenti con attenuazione della carica elettrostatica dalla superficie del materiale.
- EN 1149-5:2008 – Indumenti di protezione con conduzione elettrostatica.
- EN 13034 – Indumenti di protezione contro sostanze chimiche liquide.
- EN ISO 20345 – Calzature di sicurezza.
- EN ISO 20347 – Calzature con proprietà antiscivolo certificate e proprietà ammortizzanti, traspiranti e stabilizzanti.
- Classe di sicurezza S1 – Calzature con rinforzo dita. Non idrorepellenti.
- Classe di sicurezza S1P – Calzature con protezione antiperforazione e rinforzo dita, non idrorepellenti.
- Classe di sicurezza S2 – Calzature antinfortunistiche con rinforzo dita,drorepellenti.
- Classe di sicurezza S3 – Calzature idrorepellenti/impermeabili con protezione antiperforazione e rinforzo dita.
- Classe di sicurezza S4 – Calzature con suola antiscivolo e rinforzo dita; idrorepellenza secondo la norma EN ISO 20345.
- Classe di sicurezza S5 – Calzature con protezione antiperforazione e rinforzo dita, idrorepellenti.
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